“La fine dello stato di emergenza sanitaria è un provvedimento esclusivamente giuridico-legislativo che non sancisce la fine della pandemia e non è un tana libera tutti. Anzi, visto l’andamento epidemiologico attuale e gli alti valori di infezione, occorre un’attenzione maggiore”.
Lo afferma il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Frosinone Giancarlo Pizzutelli.
“Osservare la prevenzione primaria in maniera scrupolosa – aggiunge – è fondamentale e necessario. Utilizzare le mascherine nei locali al chiuso, evitare assembramenti anche all’aperto e corretta igiene delle mani, restano i capisaldi, assieme alla vaccinazione, della lotta al virus.
Nulla è cambiato dal punto di vista epidemiologico e l’invito alla cittadinanza è quello di non abbassare la guardia”.
Le principali norme in corso
Isolamento e autosorveglianza
Rimane il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Covid, fino all’accertamento della guarigione.
Per tutti i contatti stretti dal 1 aprile è applicato il regime dell’autosorveglianza.
Obbligo mascherine
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Green pass base
Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservate esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
c) concorsi pubblici;
d) corsi di formazione pubblici e privati;
e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
f) partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono all’aperto.
Niente più green pass per accedere a servizi alla persona; pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali.
Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
Green pass rafforzato
Dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto;
b) centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
c) convegni e congressi;
d) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
e) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
f) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
g) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
h) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
Obbligo vaccinale per il personale sanitario
L’obbligo è esteso fino al 31 dicembre 2022.
Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori fino al 15 giugno 2022.
Gli Over 50 di queste categorie, pur continuando ad avere l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno, potranno accedere al lavoro esibendo il green pass base.
Il personale non vaccinato della scuola però non potrà svolgere la didattica a contatto con gli alunni.