La ‘penalina’ sulla sosta a pagamento è illegittima ed il Comune di Cassino lo ha eccepito alla Publiparking, la società che gestisce il servizio ed ha avviato il recupero delle sanzioni già pagate, incassate e trattenute dalla Publiparking.
E’ quanto sostiene il Comune di Cassino in una lettera trasmessa al legale rappresentante della Publiparking Srl.
Con la stessa, inviata nei giorni scorsi, con la firma del segretario generale, dott. Pasquale Loffredo, anche nella qualità di dirigente ad interim dell’Area Sicurezza, e del Comandante della Polizia Locale, dott. Pasquale Pugliese, il Comune contesta la nullità parziale del contratto stipulato a suo tempo.
In particolare, si legge nella nota di piazza De Gasperi, “viene eccepita la nullità del contratto nella parte in cui è previsto che un avviso di accertamento, nell’ipotesi di integrazione oraria da regolarizzare, potrà essere pagato entro 24 ore mediante parcometri o presso l’ufficio della Società. La cosiddetta ‘penalina’ è infatti un atto contra legem e dannoso per il Comune. Lo è perché le somme derivanti da tali sanzioni, dell’ordine di parecchie decine di migliaia di euro l’anno, vanno alla Publiparking e non al Comune che viene, così, pesantemente penalizzato, in maniera illecita”.
Il legale rappresentante della Società è stato pertanto invitato a procedere senza ulteriori indugi alla formalizzazione della esclusione dal contratto di tale clausola. Con l’avvertimento che, ove così non fosse, “si sarà costretti ad intraprendere le più opportune iniziative, in ogni sede giudiziale, per la tutela dei diritti del Comune di Cassino”.
Sinora non è stata opposta alcuna contestazione alla lettera del Segretario Generale e del Comandante.
“Intanto dal giorno 16 maggio la cosiddetta ‘penalina’ è stata sospesa e si avvierà il recupero delle somme incassate dalla Società. Somme, dunque, che dovranno essere restituite all’Amministrazione in virtù di una Giurisprudenza consolidata, richiamata nella lettera. In particolare con riferimenti a pronunciamenti della Corte di Cassazione (sentenza n.22036 del 2 settembre 2008 e n.16258 del 3 agosto 2016) e a precisazioni della Corte dei Conti (sentenza n. 888 del 19 settembre 2012) in cui si afferma che ‘L’accertamento della sosta del veicolo senza ticket comprovante il pagamento del corrispettivo dovuto oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato (…) configura una ipotersi di danno erariale per il Comune, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dalla applicazione della sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento’”.
Nella nota, il Comune aggiunge che “l’integrazione oraria, oltre a non essere supportata da alcuna norma giuridica, costituisce danno erariale, come stabilito dalla costante e prevalente giurisprudenza. In qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ma ancor prima come ufficiale di Polizia giudiziaria ho provveduto a sospenderla con effetto immediato nell’attesa di verificare e quantificare il danno prodotto al Comune per la mancata riscossione dei proventi”.










