Capodanno – Divieto di utilizzo dei fuochi pirotecnici. L’ordinanza del Comune di Cassino. Stop ai botti in diversi altri comuni

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Anche nelle province di Frosinone e Latina diversi sindaci hanno emesso ordinanze per vietare l’utilizzo dei fuochi d’artificio di fine anno. Divieti sollecitati da molte associazioni a tutela degli animali, in particolare dei cani.

Ma i divieti hanno anche un fondamentale aspetto preventivo, considerando i frequenti, e spesso gravi, infortuni che si verificano durante gli spari domestici e la presenza sul mercato di molti giochi pirotecnici di dubbia provenienza e sicurezza.

Non a caso, proprio l’altro giorno, La Polizia di Stato ha diffuso una nota precauzionale a tutela della pubblica incolumità.

I divieti sono pubblicati sui canali media dei singoli comuni (profili sociali, siti internet, bacheche, ecc.).

Ordinanza di divieto è stata emanata anche dal sindaco di Cassino Enzo Salera.

L’ordinanza
“Rilevato:
 che in occasione dei festeggiamenti natalizi e di fine anno la Città di Cassino è da molti anni teatro, in tutti i quartieri, di molteplici, contemporanei e numerosissimi spari di articoli pirotecnici;
 che tale usanza procura ogni anno, puntualmente ed ineluttabilmente, una serie negativa di conseguenze dannose che minacciano l’incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana e che provocano danni a persone, ad animali e al patrimonio, sia pubblico che privato;
 che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all’incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
 che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali domestici e selvatici in quanto il fragore degli artifizi pirotecnici ad effetto scoppiante, oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell’orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi o determinandone, quando gli ordigni esplodono a ridosso degli animali, il ferimento o la morte;
 che il Comune, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 31.3.1979, è responsabile della vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
 che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in relazione al rischio di incendio connesso all’accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi (esempio arredi pubblici, ai veicoli privati, ecc.);
 che negli anni a nulla sono valse le innumerevoli campagne mediatiche e gli appelli pubblici volti a disciplinare un uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici;
 che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali inquirenti, in occasione dell’uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;
 che, per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, siccome espressione di cultura ed arte possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nel corso della notte tra il 31 dicembre e il 1 ORDINANZA N. 60 DEL 29/12/2022 gennaio p.v., a partire dalle ore 20:00 del 31 dicembre e fino alle ore 07:00 del giorno successivo; Tutto quanto sopra rilevato,
ORDINA
1. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS nel corso della notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, a partire dalle ore 20:00 del 31 dicembre e fino alle ore 07:00 del giorno successivo;
2. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o fare utilizzare in qualsiasi condizione a minori di anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti;
3. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l’uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia per l’effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;
4. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 2 e 3, a partire dall’emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1 gennaio 2023 di articoli pirotecnici teatrali e d’altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.
Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

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